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NewsQuali novità per i titoli edilizi dopo la conversione del Decreto Cura-Italia?

30 Aprile 20200

Quali novità per i titoli edilizi dopo la conversione del Decreto Cura-Italia?

Il Decreto Cura-Italia diventa legge dello Stato.
Lo scorso 24 aprile la Camera ha approvato in via definitiva il D.L. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura-Italia) recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’approvazione è avvenuta non senza emendamenti alcuni dei quali hanno riguardato il settore dell’edilizia.
L’emergenza sanitaria ha messo in stand by la macchina procedimentale edilizia con scadenze di volta in volta prorogate fino all’ultima modifica apportata all’art. 103 del Decreto Cura Italia dalla sua Legge di conversione.

Ma, cosa cambia nella nuova formulazione dell’art. 103 del Decreto Cura-Italia per quanto riguarda il settore edilizio?

Il testo del D.L. n. 18/2020 (cd. Cura-Italia) prevedeva che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Una prima problematica si è posta con riferimento all’esatta interpretazione degli “atti abilitativi comunque denominati” laddove sembrava fare riferimento al solo Permesso di Costruire e non anche agli altri titoli “abilitativi” non aventi carattere provveddimentale come la SCIA (lo stesso art. 19 L. n. 241/90 stabilisce che “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”).

A ciò si aggiungeva la mancanza di ogni riferimento ai titoli edilizi già rilasciati ma non ancora ritirati nonché il mancato coordinamento con il T.U.ED. e, in particolare, con l’art. 15, comma 2, il quale prevede la possibilità di proroga dei termini di inizio e fine lavori con provvedimento espressamente motivato “per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”.

Con la Legge di conversione il comma 2, dell’art. 103, D.L. Cura-Italia è stato modificato tenendo conto delle citate criticità.

Ed infatti, nella sua attuale formulazione la norma oltre ad estendere il periodo di scadenza al 31 luglio e a prevedere la proroga della validità dei titoli e dei termini di inizio e fine lavori per ulteriori 90 giorni decorrenti dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza:

  1. precisa che nel suo ambito applicativo rientrano anche la SCIA, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali;
  2. fa espresso riferimento all’art. 15 T.U.Ed. rendendo esplicita la prevalenza della legge emergenziale;
  3. applica espressamente il medesimo termine di proroga anche al ritiro dei titoli edilizi rilasciati.

È evidente che la normativa succitata trova applicazione in quelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo sia stato già concluso.

Diversamente, la norma di riferimento non è più il comma 2 ma il comma 1 dell’art. 103 (che non ha subito alcuna modifica in sede di conversione) che prevede la sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente – sia che siano stati avviati su istanza di parte sia che, invece, siano stati avviati d’ufficio – con differimento dei termini ordinari fino al 15 aprile, poi prorogato al 15 maggio dal cd. Decreto Liquidità.

Il consiglio dell’Avvocato

PER I PRIVATI

Occorre tenere ben presente il periodo di validità del titolo abilitativo.

  • Nel caso di Permesso di Costruire rilasciato prima del 31 gennaio con relativa decorrenza del termine di inizio lavori, per il termine di fine lavori occorrerà sommare ai 3 anni normativamente previsti il periodo di sospensione emergenziale di 6 mesi (dal 31 gennaio al 31 luglio) ed i 90 giorni ulteriori.
  • Nel caso di Permesso di Costruire rilasciato durante il periodo di sospensione e non ancora ritirato, il termine di inizio o di fine lavori inizieranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessata emergenza.
  • In ogni caso è fatta salva, comunque, la possibilità di chiedere un’ulteriore proroga in presenza dei presupposti di cui all’art. 15 T.U.Ed.
  • Nel caso, invece, in cui il Permesso di Costruire sia stato chiesto prima del periodo di sospensione emergenziale, per il computo dei termini previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 380/2001 per la conclusione del procedimento vanno conteggiati i giorni decorsi fino al 22 febbraio cui vanno aggiunti i giorni residui dal 16 maggio in poi.
  • Nel caso in cui il Permesso di Costruire sia stato chiesto durante il periodo di sospensione emergenziale, il termine per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dal 16 maggio.
PER LA P.A.

È bene considerare che la sospensione dei termini è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarli ma nulla vieta a quest’ultimo di porre in essere l’attività prevista entro termini ragionevoli. Del resto il comma 1 del citato art. 103 prevede che “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate esigenze degli interessati.

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