Pergolato e pergotenda: edilizia libera o Permesso di Costruire?
In relazione ad alcune opere, normalmente di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, come pergolati, gazebo, tettoie e pergotende, non è sempre agevole individuare il confine tra l’edilizia libera e quella assoggettata al preventivo rilascio del titolo abilitativo.
Spesso sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, definendo anche le dimensioni che tali opere possono avere per poter essere realizzate liberamente.
Sul punto è utile ricordare che il 7 aprile 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222” al quale è allegato il Glossario dell’edilizia libera che contiene una tabella in cui sono individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
Tra queste, sono soggette al regime dell’edilizia libera (art. 6 D.P.R. n. 380/2001) le opere di installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di:
- un pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
- una tenda, una tenda a pergola, o una pergotenda con copertura leggera di arredo.
Il problema principale, però, è che manca, nella normativa di riferimento, una puntuale definizione di tali opere con la conseguenza che è necessario, di volta in volta, fare riferimento alla prassi giurisprudenziale.
Ma allora, quando un’opera può essere realmente definita come pergolato o pergotenda tale da rientrare nell’attività edilizia libera e quando, invece, è necessario il Permesso di Costruire?
Il pergolato può essere definito come un struttura realizzata al fine di adornare ed ombreggiare giardini o terrazze e consiste, quindi, in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad un’altezza tale da consentire il passaggio delle persone.
Il pergolato per sua natura è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore e normalmente non necessita di titoli edilizi abilitativi.
Tuttavia, quando il pergolato viene coperto, anche solo per una sola porzione della parte superiore, con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale) il regime di riferimento è quello delle “nuove costruzioni” e, quindi, è necessario il Permesso di Costruire.
Venendo alle pergotende, esse possono essere definite come opere destinate a rendere meglio fruibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installate per soddisfare esigenze non precarie.
Le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo: l’opera principale non è la struttura in sé ma la tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
Anche in questo caso, quando la copertura e/ la chiusura perimetrale presenti elementi di fissità, stabilità e permanenza, come nel caso in cui la tenda non abbia carattere retrattibile, pur non potendosi parlare di organismo edilizio determinante la creazione di un nuovo volume o superficie, deve ritenersi necessario il titolo edilizio.
Il consiglio dell’Avvocato
Piuttosto che catalogare l’opera nell’ambito di una precisa definizione occorre, innanzitutto, comprenderne le fattezze e lo scopo cui è destinata.
Infatti, indipendentemente dalla mera accezione terminologica, è fondamentale verificare se l’opera è effettivamente inidonea ad alterare, per dimensioni, materiali utilizzati e caratteristiche costruttive, l’assetto urbanistico-edilizio esistente e se è finalizzata a soddisfare esigenze temporanee a servizio dell’immobile principale.
Tali valutazioni sono indispensabili al fine di accertare la necessità o meno del preventivo rilascio del titolo abilitativo in modo da scongiurare l’adozione da parte della P.A., dopo la realizzazione, di un’eventuale ordinanza di demolizione.
Nel caso di un’opera di dimensione non modesta, in grado di alterare la sagoma dell’edificio e con un ancoraggio massiccio al suolo dovrà farsi riferimento alla categoria delle “nuove costruzioni” con conseguente necessario rilascio di apposito titolo edilizio.
È evidente che una struttura con travetti lignei di una certa consistenza volta a coprire un intero terrazzo con sopra una tenda non può essere considerata come una mera pergotenda laddove la tenda costituisce parte secondaria ed accessoria dell’intera struttura avente la reale funzione di “tettoia”.
Parimenti la realizzazione di un’opera pertinenziale ad un’unità immobiliare, ancorata a terra e costituita da un porticato in muratura sormontato da una tettoia di rilevanti dimensioni, non può essere considerata una struttura equiparabile ad un pergolato e, pertanto, non è riconducibile nell’ambito dell’edilizia libera.
La differenza a fini edilizi fra pergolato e tettoia è nel fatto che il primo costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, mentre la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l’abitabilità dell’immobile.