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NewsIl soccorso istruttorio nei concorsi pubblici

6 Maggio 20200

Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici

L’art. 6 L. n. 241/90 prevede , tra i compiti del responsabile del procedimento, anche quello di accertare d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari ed adottando ogni misura volta all’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria: in tal senso, il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

È il cd. soccorso istruttorio, ben conosciuto nell’ambito degli appalti pubblici ma che trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali allo scopo di consentire la regolarizzazione o integrazione di una documentazione carente, nel rispetto, ovviamente, del principio della par condicio competitorum.

Sebbene sussistano orientamenti giurisprudenziali più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è limitato dal principio dell’autoresponsabilità del concorrente – in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione – non mancano pronunce, anche molto recenti, con le quali i giudici amministrativi hanno affermato che “nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del cd. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione”.

In questo senso anche il T.A..R Campania – Napoli che con la sentenza n° 4755/2019 ha affermato che “La pubblica amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei partecipanti alla selezione. Un tale obbligo di verifica permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in via informatizzata, poiché tale modalità di partecipazione è diretta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non attenua il dovere dell’amministrazione di svolgere un’attività istruttoria approfondita e completa”.

Ma allora, quando è possibile contestare l’operato della Pubblica Amministrazione per mancata attivazione del soccorso istruttorio?

Il presupposto per rispondere al quesito è sicuramente la verifica del grado di diligenza utilizzato dal candidato nel compilare la domanda e nell’allegare i titoli richiesti.

Le ipotesi nelle quali è attivabile il soccorso istruttorio vanno tenute distinte da quelle nelle quali non si è in presenza di documentazione irregolare o carente ma del grave errore commesso dal privato nell’istanza o nella domanda di partecipazione.

In quest’ultimo caso il soccorso istruttorio potrà essere attivato solo ed esclusivamente se l’errore è riconoscibile – secondo la definizione propria delle disposizioni del codice civile – per l’evidente incoerenza tra le informazioni indicate nella domanda o tra tale informazioni e la documentazione allegata.

Negli altri casi, l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili in ottemperanza al principio per cui l’agere amministrativo deve essere sempre ispirato a buona fede e correttezza.

Il consiglio dell’Avvocato

I casi di irregolarità, carenze ed errori materiali possono essere molteplici ed è necessario che la situazione specifica venga esaminata dal proprio legale di fiducia.

Di seguito alcuni dei casi più frequenti nei quali è possibile contestare in sede giurisdizionale la valutazione della pubblica amministrazione:

  • Caso 1: dichiarazione di possesso del titolo di studio con omissione della votazione conseguita.
  • Caso 2: discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione.
  • Caso 3: dichiarazione dell’effettuazione del periodo di lavoro/tirocinio/formazione/master senza l’indicazione del numero di ore.
  • Caso 4: invio della domanda di ammissione alla selezione con modalità telematica giunta nella casella di destinazione a causa di problemi ed anomalie della piattaforma informatica.
  • Caso 5: dichiarazione di un’esperienza lavorativa senza indicazioni di elementi utili alla valutazione.

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