Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il rischio biologico da Coronavirus
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento con cui il Datore di Lavoro procede alla valutazione dei rischi cui sono soggetti i propri dipendenti al fine di determinare un preciso piano di prevenzione e protezione delle situazioni potenzialmente pericolose.
Lo scopo, quindi, è quello di valutare le probabilità di accadimento di un evento dannoso per i lavoratori in modo da attuare tutte le misure idonee a prevenirlo.
Il responsabile del DVR è Datore di Lavoro che, però, può decidere di affidarsi ad un tecnico specializzato per una consulenza mirata e strutturata che tenga conto delle specifiche caratteristiche dell’azienda.
A seconda dei casi previsti dalla legge, poi, alla redazione del DVR partecipano il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente, ove nominato per la presenza di rischi che prevedono una sorveglianza sanitaria ed il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Indipendentemente dalla categoria di lavorazione, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore e va redatto entro 90 giorni per una nuova attività e nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.
Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari che seguono la normativa dell’art. 2222 c.c.
Il DVR non ha alcuna scadenza, ma è strettamente legato alla data di emissione: si tratta di una istantanea della situazione dell’azienda al momento in cui è redatto e, pertanto, deve essere rivisto ogni volta che avvengono significative modifiche afferenti il processo produttivo, l’organizzazione del lavoro, l’acquisto di nuovi macchinari, l’apertura dell’azienda a nuove mansioni e le scadenze periodiche di alcuni rischi specifici (quali rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).
La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, deve essere conservata in azienda e resa disponibile per eventuali ispezioni di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco.
La mancata o incompleta elaborazione del DVR può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro:
- ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €;
- pene detentive fino a 8 mesi;
- la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’RSPP.
Il Documento di Valutazione Rischi va aggiornato con il nuovo rischio Coronavirus?
L’emergenza sanitaria in cui ci troviamo è, sicuramente, da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso in senso ampio che prescinde dalla specifica attività lavorativa.
Proprio per questo motivo si è acceso un lungo dibattito sulla necessità o meno di integrare il DVR con questa nuova tipologia di rischio non strettamente “professionale” al punto da affermare che l’integrazione è obbligatoria solo per gli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario.
A tali fattispecie si aggiungono i casi in cui il rischio biologico è fortemente collegato a quello professionale: ciò avviene per quelle particolari attività in cui il lavoratore è tenuto ad entrare in contatto con un numero elevato di persone oppure a frequenti viaggi di lavoro.
Generalmente il Datore di Lavoro è tenuto a redigere la valutazione dei rischi limitandosi a quelli derivanti dallo svolgimento della specifica attività lavorativa; in ogni caso, può comunque essere utile redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, un piano di intervento o di gestione di particolari situazioni derivanti dal possibile contagio da Coronavirus.
Il consiglio dell’Avvocato
PER LE AZIENDE
Le procedure per la compilazione del DVR sono oggi facilitate dalla possibilità di ricorrere a documenti standardizzati; tuttavia, si consiglia fortemente di rivolgersi a figure professionali specializzati in grado di compilare un’analisi specifica e dettagliata dell’azienda.
Infatti, il documento standardizzato non tiene generalmente conto delle peculiarità di ogni azienda e, quindi, spesso è caratterizzato da lacune derivanti dal mancato inserimento delle specificità della singola attività lavorativa.
Un DVR standard non dà alcuna garanzia che nel caso di ispezioni e controlli il Datore di Lavoro non incorra in sanzioni.
La compilazione del DVR è un atto di grande responsabilità per il Datore di Lavoro per cui è bene affidarsi ad un tecnico che si occuperà, tra le altre cose, di rilevare il fabbricato entro cui si svolge l’attività lavorativa, evidenziando eventuali criticità.
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